Con legge 8 maggio 2020, entrata in vigore il 13 maggio 2020, è stato convertito il decreto – legge 11 marzo 2020, n. 16 recante disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 – 2026.

Come già era avvenuto con la L. 167/ 2005 “Misure per la tutela del simbolo olimpico in relazione allo svolgimento dei Giochi invernali – Torino 2006”, la disciplina dei prossimi eventi sportivi di rilievo mondiale è stata corredata di un “divieto di attività parassitarie” (art. 10) con cui è stata tipizzata una gamma di attività rientranti nell’illecito di Ambush Marketing, cioè di abusiva associazione dell’immagine di un’impresa ad un evento sportivo con il fine di sfruttarne il rilievo mediatico, in assenza del consenso degli aventi diritto (art. 10).

La competenza a giudicare della violazione e l’irrogazione della relativa sanzione (da 100.000 a 2.500.000 Euro) è demandata all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato la quale, avvalendosi della Guardia di Finanza, può provvedere anche al sequestro ed alla descrizione di tutto quanto risulti prodotto, commercializzato ed utilizzato in violazione dei diritti di esclusiva tutelati dal divieto (art. 12).

La legge prevede espressamente la concorrente applicazione delle altre previsioni di legge a tutela dei soggetti che deducono un pregiudizio per effetto della violazione del divieto (art. 11) la cui durata temporale, per quanto concerne l’abuso dei segni distintivi ufficiali degli eventi, è per di più limitata, dal giorno della registrazione fino al centottantesimo giorno successivo alla data ufficiale del termine degli eventi (artt. 13).

Un divieto per così dire speciale viene dunque ad affiancare quelli previsti dal Codice Civile e dal Codice di Proprietà Industriale in materia di diritti della personalità, concorrenza e segni distintivi con riguardo ad un ambito, quello del diritto sportivo, in cui l’immagine ed i diritti di proprietà intellettuale svolgono un ruolo cruciale.