La Camera dei deputati ha recentemente approvato, in data 19 luglio 2021, una modifica al Codice della Proprietà Industriale, come formulata dalla legge di conversione del c.d. “Decreto Semplificazioni” (d.l. n. 77/2021), votando a favore dell’introduzione dell’articolo 70bis c.p.i., che prevede licenze obbligatorie in caso di dichiarata emergenza sanitaria nazionale. Il prossimo passo è quello dell’eventuale approvazione finale da parte del Senato.

Questo meccanismo delle licenze obbligatorie non è nuovo al nostro sistema giuridico, in quanto già previsto dall’art. 70 c.p.i.

Ciò che qui rileva è che la novità introdotta consente di accorciare notevolmente i tempi di attesa, assicurando che un brevetto su un farmaco o su un dispositivo medico essenziale venga concesso in licenza non appena venga dichiarata l’emergenza sanitaria

La norma prevede infatti che, in ogni caso in cui venga dichiarata un’emergenza sanitaria a livello nazionale, possano essere concesse licenze obbligatorie per far fronte ad eventuali difficoltà di approvvigionamento di specifici farmaci o dispositivi medici che dovessero diventare essenziali.

Tali licenze conferiscono ai licenziatari un diritto non esclusivo e non alienabile di sfruttamento dei brevetti rilevanti a fini produttivi e sono valide per tutto il periodo di emergenza o, in ogni caso, fino ad un massimo di dodici mesi dalla fine di quest’ultimo e sono dirette in via prevalente all’approvvigionamento del mercato interno.

Inoltre, le licenze vengono concesse tramite decreto del Ministero della Salute insieme al Ministero dello Sviluppo Economico, sentito il titolare del diritto di proprietà intellettuale e previo parere (dell’AIFA in caso di medicinali, dell’AGENAS in caso di dispositivi medici) circa l’essenzialità e la disponibilità dei farmaci o dei dispositivi rispetto all’emergenza in corso.

Con lo stesso decreto viene anche prevista una remunerazione nella forma dell’indennizzo adeguato a favore del titolare del diritto di proprietà intellettuale obbligatoriamente concesso a terzi, tenendo conto del valore economico dell’autorizzazione.